1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone del Presidente e di dieci Consiglieri Nazionali, di cui 5 Atleti Olimpici e 5 Atleti Azzurri eletti dall’Assemblea Nazionale. Ne fa comunque parte di diritto, come Past – President, il Presidente Nazionale immediatamente precedente a quello nuovo eletto, con voto solo consultivo.
2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, di cui fissa l’ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in audio-video conferenza di parte dei componenti. La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.
3. I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro funzioni in seno al Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione, da tenersi non oltre trenta giorni dalla sua nomina, elegge, tra i suoi componenti, due Vice Presidenti Nazionali, un Olimpico ed un Azzurro, di cui uno Vicario e nomina il Segretario Generale.
5. Se il Presidente eletto è un Atleta Olimpico, il Vice Presidente Vicario deve essere un Atleta Azzurro e viceversa. Nel caso di riunioni internazionali riservate agli Atleti Olimpici la partecipazione è prerogativa del Presidente o del Vice Presidente Vicario purché Atleta Olimpico.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno e tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari e il Collegio dei Revisori Legali. Possono, inoltre, partecipare su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l’approfondimento dei punti posti all’ordine del giorno della riunione. L’avviso di convocazione è spedito, a mezzo fax od altro strumento equipollente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l’indicazione dell’ordine del giorno. Il termine, per comprovati motivi d’urgenza, può essere ridotto a giorni tre non festivi. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
7. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.
I Consiglieri Nazionali eletti dall’Assemblea Nazionale che cessano dall’incarico per dimissioni, decadenza – ai sensi del successivo art. 25 – o impedimento definitivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto.
Il Segretario Generale redige apposito verbale di tutte le riunioni che, dopo l’approvazione, viene trascritto nel Libro delle Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante l’uso di apparecchiature per videoconferenza, garantendo la possibilità di ascolto e di parola a tutti i componenti.
8. Il Consiglio Direttivo Nazionale attua la volontà dell’Associazione emersa dalle Assemblee Nazionali. In particolare:
a) determina i principi generali che riguardano l’attività e l’amministrazione associativa, la costituzione di Commissioni, comitati ed uffici periferici;
b) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispone le relazioni d’accompagnamento e il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
c) indice di norma le Assemblee Nazionali;
d) interpella i Soci, tramite le Sezioni, a mezzo di referendum;
e) riconosce “motu proprio” la dignità di Atleti Azzurri d’Italia agli Atleti di cui al precedente articolo 3 c) e nomina Soci Onorari secondo quanto prescritto all’articolo 3, comma 2;
f) ratifica la costituzione delle Sezioni e previo un controllo di legittimità, ratifica le delibere assunte dalle Assemblee Sezionali per l’elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;
g) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Sezionali;
h) a fronte di gravi irregolarità nella gestione, di gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sociale, oppure di constatata impossibilità di funzionamento degli Organi delle Sezioni dichiara la decadenza di tali Organi e nomina un Commissario, indicendo e celebrando l’Assemblea Sezionale entro i successivi 90 giorni;
i) delibera i regolamenti dell’Associazione e le relative modifiche;
j) può, di propria iniziativa, formulare proposte di modifiche dello Statuto;
k) applica lo Statuto ed i Regolamenti;
l) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;
m) amministra il patrimonio dell’Ente;
n) stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
o) esercita il controllo su tutti gli Organi, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori Legali;
p) nomina nei casi previsti, i Delegati Regionali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato od irregolare funzionamento;
q) nomina tre componenti della Commissione Verifica Poteri;
r) promuove i rapporti con gli organismi pubblici, con gli enti locali e le altre organizzazioni sportive, del tempo libero e del turismo, locali, nazionali e internazionali;
s) attribuisce ai Vice Presidenti le deleghe di responsabilità e coordinamento nelle materie di interesse nazionale e ad uno di essi le funzioni vicarie;
t) fissa le quote annuali di tesseramento;
u) promulga amnistia ed indulto;
v) ratifica le delibere del Presidente Nazionale e del Consiglio di Presidenza, adottate in via d’urgenza;
z) istituisce una Commissione “ad hoc” nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale per la gestione del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 2 comma 4).