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   Statuto
 
    
TITOLO I
Art. 1 - Costituzione e scopi.

1. E' costituita, con Sede in Roma, un'Associazione denominata "Associazione Nazionale Atleti Azzurri d'Italia" (ANAAI) riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita, che dall’anno 2006 cambia denominazione in Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI)

2. L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone le seguenti finalità, in sintonia con le norme attuative riportate sul Regolamento CONI riguardanti le Associazioni Benemerite:
   a) promuovere l'ideale della Maglia Azzurra intesa come simbolo dei valori olimpici, sportivi e culturali dell'Italia;
   b) mantenere vivi tra gli Atleti Olimpici e Azzurri i vincoli di solidarietà sportiva ed umana, valorizzando l'ideale della Maglia Azzurra quale aspirazione massima dell'Atleta;
   c) rendersi depositaria delle tradizioni dello sport olimpico ed azzurro ed esaltarne lo spirito come stile e concezione di vita;
   d) stimolare con le iniziative più idonee l'avviamento dei giovani alla pratica sportiva, mettendo a disposizione di tutti gli organismi sportivi la collaborazione specifica degli Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia;
   e) prestare, secondo le disponibilità dell'Associazione, assistenza morale e materiale ai Soci che versino in condizioni di particolare indigenza ed impegnarsi per il loro inserimento nel mondo del lavoro al termine dell’agonismo ;
   f) promuovere rapporti internazionali con Associazioni similari straniere valorizzando così l'ideale sportivo come mezzo di coesione e solidarietà tra i popoli.

3. L'Associazione ha sede a Roma e la sua durata è illimitata.

4. L’Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ispirate al principio democratico della partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI.

5. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo l’Associazione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

6. L’Associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione.



Art. 2 - Fondo comune.


1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei Soci, da eventuali donazioni o lasciti e da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Finché l’Associazione è in vita i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne quote in caso di recesso.

3. E' istituito un autonomo Fondo di Solidarietà.

4. Il Fondo di Solidarietà, destinato solo alla finalità di cui all'art. 1 lettera e), è autonomo rispetto al fondo comune ed è costituito dalle liberalità espressamente devolute a tal fine da Soci o da terzi. Può essere alimentato con il prelievo di una piccola percentuale della quota associativa, annualmente fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, onde garantire la sussistenza del Fondo stesso. Viene gestito da una Commissione “ad hoc” istituita nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale sulla base di apposito Regolamento Esecutivo, con decisioni finali prese dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

5. In caso di non utilizzo per 5 anni il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare il suo parziale o totale trasferimento al fondo comune



Art. 3 - Requisiti per divenire Soci.


1. Hanno diritto di iscriversi all'Associazione quali Soci Effettivi:
   a) gli Atleti che abbiano partecipato alle Olimpiadi o ai Giochi Olimpici Invernali o che abbiano indossato la Maglia Azzurra partecipando in rappresentanza ufficiale dell'Italia o che siano stati qualificati Azzurri dalle rispettive Federazioni sportive, comprese le Discipline Associate riconosciute dal CONI;
   b) coloro che abbiano conseguito primati mondiali o continentali riconosciuti dalle Federazioni Sportive Internazionali;
   c) gli Atleti che abbiano degnamente rappresentato l'Italia in competizioni sportive internazionali e che siano ammessi nell’Associazione "motu proprio" del Consiglio Direttivo Nazionale con delibera unanime;
   d) gli Atleti che, pur non rispondendo ai requisiti precedenti abbiano fatto parte ufficialmente delle rappresentanze nazionali partecipanti ai campionati mondiali od europei di categorie giovanili di età superiore agli anni 16.
   Il Consiglio Direttivo procede all’ammissione di nuovi Soci dopo che la Segreteria Generale ha provveduto alla verifica dei requisiti richiesti per far parte dell’Associazione

2. I Soci Onorari e Benemeriti attualmente iscritti rimangono in forza alle Sezioni con i compiti che già detengono. Eventuali future nomine di Soci Onorari potranno avvenire solo “motu proprio” del Consiglio Direttivo Nazionale con delibera unanime.

3. Non possono far parte dell'Associazione coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, nonché coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti dal CONI, Federazioni Sportive, Discipline Associate ed altri organismi riconosciuti dal CONI.



Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci.
Cessazione dalla qualifica di Socio


1. La qualità di Socio, oltre alla perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo, viene meno per dimissioni, per radiazione determinata da gravi infrazioni all'ordinamento sociale, per inattività protratta per due anni e automaticamente, per morosità negli obblighi contributivi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento. La tessera ha validità 10 anni e deve essere convalidata annualmente da apposito bollino attestante il pagamento della quota sociale per l’anno in corso

2. I Soci hanno diritto a voto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e possono concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti alle cariche elettive sociali; partecipano all'attività ufficiale dell'Associazione in base allo Statuto ed al Regolamento Organico dello Statuto medesimo.

3. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'ANAOAI, il codice di comportamento sportivo istituito dal CONI, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni sociali.
TITOLO II
Art. 5 - Organi associativi.


1. Gli organi dell'Associazione sono:
   a) Assemblea Nazionale;
   b) Presidente Nazionale;
   c) Consiglio Direttivo Nazionale;
   d) Consiglio di Presidenza
   e) Collegio dei Probiviri;
   f) Collegio dei Revisori dei Conti;
   g) Commissione di Appello;
   h) Consigli Direttivi Regionali;
   i) Assemblea Sezionale, il Consiglio Direttivo Sezionale ed il Presidente del Consiglio Direttivo Sezionale.

2. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo d’appartenenza.

3. Tutte le cariche di detti organi associativi sono onorifiche e gratuite.


Art. 6 - Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.
   a) Essa è costituita da Delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura di un Delegato ogni 40 associati o frazione da 21 a 40. Le Sezioni con meno di 40 iscritti saranno rappresentate da un Delegato. I Delegati votano con voto singolo.
   b) I lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente, del Segretario e della Commissione scrutinio, anche per acclamazione. Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie la Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche sociali e che non siano candidati a cariche associative. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.
   c) L’Assemblea Nazionale, Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti; delibera con la metà più uno dei voti presenti. Nelle sole Assemblee Elettive Ordinarie e Straordinarie, in seconda convocazione necessita la presenza di almeno un terzo dei Delegati aventi diritto al voto.
   d) Per le elezioni alle cariche associative è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi salvo diverso avviso dell’Assemblea si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
   e) L’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, inoltre:
     - delibera sulla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale unitamente al Presidente e relativa alle attività svolte nel periodo intercorso dalla precedente Assemblea; delibera, altresì, sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
     - esamina ed approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale relativi al quadriennio od al mandato per il quale sono stati approvati dal citato organo di amministrazione;
     - approva il bilancio consuntivo;
     - fissa le principali linee programmatiche associative per il nuovo quadriennio;
     - elegge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, con votazione separate e Successive, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i componenti del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Appello;
     - delibera sull’eventuale proposta di nomina a Presidente Onorario dell’Associazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
     - si pronuncia sulla convalida di eventuali referendum

L'Assemblea Nazionale Ordinaria annuale viene convocata entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del conto consuntivo riferito all’esercizio sociale precedente; mentre l'Assemblea Nazionale Straordinaria viene convocata su proposta della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi, l'Assemblea dovrà essere convocata e svolgersi entro 90 giorni dalla richiesta. Il Presidente, i componenti gli organi associativi ed i candidati alle cariche elettive non hanno diritto di voto e quindi non possono essere eletti Delegati nelle Assemblee.

   f) L’Assemblea Nazionale Straordinaria:
     - delibera sugli argomenti che hanno dato causa alla convocazione;
     - esamina e vota le modifiche allo Statuto dell'Associazione, da sottoporre per l’esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del CONI;
     - delibera sulla fusione con altre Associazioni aventi gli stessi scopi, ovvero lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio ad Associazioni similari o ad Enti di beneficenza aventi carattere sportivo;
     - elegge, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione d’Appello venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
     - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.


Art. 7 - Scioglimento o fusione.


1. Lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con altre Associazioni aventi analoghi scopi devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto. Trattandosi di Assemblea di 1° grado la partecipazione è diretta e non tramite Delegati. Lo stesso "quorum" è richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione deve essere convocata a seguito di richiesta scritta e nominativa avanzata da almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a voto. Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo.


Art. 8 - Modifiche allo Statuto.


1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, verifica la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'indire l'Assemblea sia su propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

5. Per l'approvazione delle modifiche, occorre la maggioranza dei voti presenti.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del CONI.

 


Art. 9 - Presidente Nazionale.


1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione ed è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale dell'attuazione degli scopi associativi.

2. Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Consiglio di Presidenza, esercitando inoltre ogni altra funzione che gli è riservata per il conseguimento delle finalità associative.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente Vicario o, in subordine, il più anziano di età, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

4. In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo. Un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata e svolgersi entro 90 giorni. Il Vice Presidente Vicario disporrà per la relativa convocazione. Al Vice Presidente Vicario spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma.

5. In caso, invece, di dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione spetterà sia a quest'ultimo, sia al Consiglio Direttivo: entrambi gli organi suddetti resteranno in "prorogatio" sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva nei termini di cui sopra.

In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, resterà in "prorogatio", unitamente al Consiglio Direttivo, il Vice Presidente Vicario.


Art. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale.



1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone del Presidente e di quattordici Consiglieri Nazionali di cui 7 Atleti Olimpici e 7 Atleti Azzurri. Ne fa parte di diritto, come Past – President, il Presidente Nazionale immediatamente precedente a quello nuovo eletto, con voto solo consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima riunione successiva alle votazioni elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario e nomina il Segretario Generale.

3. Se il Presidente eletto è un Atleta Olimpico, il Vice Presidente Vicario deve essere un Atleta Azzurro e viceversa. Nel caso di riunioni internazionali riservate agli Atleti Olimpici la partecipazione è prerogativa del Presidente o del Vice Presidente Vicario purché Atleta Olimpico.

4. Viene convocato almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessità o la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la maggioranza semplice dei suoi componenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

6. Il Consiglio Direttivo Nazionale attua la volontà dell'Associazione emersa dalle Assemblee Nazionali.

7. In particolare:
   a) determina i principi generali che riguardano l’attività e l'amministrazione associativa, la costituzione di Commissioni, comitati ed uffici periferici;
   b) predispone esamina ed approva il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ed approva il bilancio preventivo e le relative variazioni;
   c) indice di norma le Assemblee Nazionali;
   d) interpella i Soci, tramite le Sezioni, a mezzo di referendum;
   e) riconosce "motu proprio" la dignità di Atleti Azzurri d'Italia agli Atleti di cui al precedente articolo 3 c) e nomina Soci Onorari secondo quanto prescritto all’articolo 3, comma 2;
   f) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Sezionali;
   g) delibera i regolamenti dell'Associazione e le relative modifiche;
   h) può, di propria iniziativa, formulare proposte di modifiche dello Statuto;
   i) applica lo Statuto ed i Regolamenti;
   l) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;
   m) riconosce le Sezioni e delimita il loro ambito territoriale;
   n) a fronte di gravi irregolarità nella gestione, di gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sociale, oppure di constatata impossibilità di funzionamento degli Organi delle Sezioni dichiara la decadenza di tali Organi e nomina un Commissario, indicendo e celebrando l’Assemblea Sezionale entro i successivi 90 giorni.


Art. 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.


1. Il Consiglio Direttivo Nazionale decade:
   a) per dimissioni o impedimento definitivo dalla carica del Presidente;
   b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea;
   c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; per contemporanee sono da considerare le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni.

2. Nell'ipotesi di cui al punto a), si procede ai sensi dell'art. 9.

3. Nell'ipotesi di cui al punto b), decadranno sia il Presidente che il Consiglio Direttivo che rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione e celebrazione dell’Assemblea Straordinaria nei termini di cui all’art. 9.

4. Nell'ipotesi di cui al punto c), l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui all’art. 9.

5. Le dimissioni che originano le decadenze degli organi sono irrevocabili.


Art. 12 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da sei membri, il Presidente, tre Vice Presidenti, due Membri del Consiglio Direttivo Nazionale a rotazione. Si riunisce, con l’assistenza del Segretario Generale ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, per esaminare argomenti di particolare urgenza, preparare l’ordine del giorno e le rispettive delibere delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. È costituito validamente con la presenza del Presidente e di almeno altri due membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente. Le decisioni assunte dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.



Art. 13 - Segretario Generale



1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'incarico ha durata annuale, ma può essere revocato in qualunque momento.

2. Il Segretario Generale svolge la sua attività presso la sede dell'Associazione ed in particolare, su mandato del Consiglio Direttivo:
   a) esegue le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente;
   b) esegue le delibere degli Organi Associativi nell'ambito dell'attività di loro competenza;
   c) tiene ed aggiorna i libri ed i documenti, anche contabili e fiscali, dell'Associazione;
   d) predispone lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo e lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo;
   e) cura la stesura, ove richiesto, dei verbali relativi alle riunioni degli organi dell'Associazione;
   f) mantiene i contatti tra gli organi del CONI, con le Federazioni sportive e con le altre Associazioni Benemerite;
   g) mantiene i contatti con gli organi dell'Associazione e gestisce i rapporti con i dipendenti ed i collaboratori dell'Associazione;
   h) provvede al disbrigo della corrispondenza ed emette gli atti rientranti nella sua competenza;
   i) cura la gestione dei conti correnti bancari e postali, anche con poteri di firma su delega del Presidente;
   l) controlla il corretto tesseramento dei soci e il loro diritto a partecipare alle Assemblee;
   m) cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso;
   n) tiene il libro di cassa, del quale è il responsabile, ed ha la custodia dei beni dell'Associazione.

3. Al Segretario Generale spetta una indennità di funzione il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo.

4. La carica di Segretario Generale è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Art. 14 Vincolo di giustizia

I provvedimenti adottati dall’ANAOAI hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dello stesso. I Soci si impegnano a non adire ad altri organi che non siano quelli sociali per la risoluzione di controversie connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo per particolare e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma. Il diniego di autorizzazione deve essere in ogni caso adeguatamente motivato. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso inutilmente tale termine la deroga si presume concessa. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.



Art. 15 Collegio dei Probiviri



1. Il Collegio dei Probiviri, costituisce organo di giustizia di primo grado; si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci ed esprime parere scritto sulle vertenze che il Consiglio Direttivo Nazionale gli sottopone.

Inoltre:

   a) promuove "motu proprio" o su denuncia degli Organi associativi o di tesserati l'azione disciplinare;
   b) infligge i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19 e ne cura l'esecuzione;
   c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Nazionali;
   d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;
   e) il Collegio è costituito con la presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

3. I provvedimenti devono essere adottati entro 90 giorni dall’apertura del procedimento e vanno comunicati per iscritto, sia all'interessato, sia al Consiglio Direttivo Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tale contestazione l’interessato può presentare controdeduzioni per iscritto, come anche può chiedere di essere sentito personalmente.

4. E' facoltà del Socio il ricorso contro i provvedimenti disciplinari alla Commissione di Appello, che costituisce organo di giustizia di secondo grado, entro 15 giorni dal ricevimento del procedimento stesso.

5. Il Collegio dei Probiviri viene eletto con mandato quadriennale, non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

7. I componenti del Collegio devono essere in possesso di specifica professionalità e, pertanto, è richiesta almeno la laurea in giurisprudenza. I componenti del Collegio possono essere scelti anche tra non iscritti all’Associazione.



Art. 16 Commissione di Appello



1. La Commissione di Appello costituisce organo di giustizia di secondo grado. Si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente.

2. La Commissione di Appello, decide inappellabilmente, entro 45 giorni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari adottate dal Collegio dei Probiviri.

3. L’interessato può presentare memorie difensive per iscritto o chiedere di essere sentito personalmente

4. Per la validità delle riunioni della Commissione di Appello è richiesta la presenza di tre Membri e le sue deliberazioni debbono essere a maggioranza assoluta.

5. La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione è fatta per iscritto sia all’interessato, sia al Consiglio Direttivo Nazionale.

6. Il mandato della Commissione è quadriennale. . La Commissione non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale

7. La Commissione esamina le domande di riabilitazione presentate dai Soci.

8. I componenti della Commissione devono essere in possesso di specifica professionalità e, pertanto, è richiesta almeno la laurea in giurisprudenza. I componenti del Collegio possono essere scelti anche tra non iscritti all’Associazione.



Art. 17 - Clausola compromissoria - Collegio Arbitrale



1. I soci dell’ANAOAI esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall’attività associativa che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella normale competenza degli Organi di Disciplina.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione d’Appello che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell’arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.

4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l’esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Generale dell’ANAOAI che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.



Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti



1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dall’Assemblea con elezione separata dai Membri e deve essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2. I componenti il Collegio possono essere scelti anche tra non iscritti all’Associazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  1. vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
  2. esercita il controllo contabile;
  3. si riunisce trimestralmente per accertare la consistenza di cassa e controllare i documenti contabili;
   a. assiste alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. A tale fine deve essere sempre formalmente invitato dalla Segreteria Generale;
   b. riferisce semestralmente al Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento della gestione dell'Associazione redigendo un conto di esercizio, ogni volta che il Collegio lo ritenga opportuno, sulla situazione economico-finanziaria dell'anno in corso;
   c. si pronuncia, con relazione diretta all'Assemblea Nazionale, sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;
   d. esegue le verifiche di carattere amministrativo;
   e. assiste alle Assemblee Nazionali, Ordinarie e Straordinarie;
   f. il Collegio è costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un’Assemblea Straordinaria, da effettuarsi entro 90 giorni dalla richiesta.

5. Il Collegio non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

6. Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda al Codice Civile in materia di decadenza dei componenti, nonché per la loro integrazione.

7. Ove sia compromessa la funzionalità dell’Organo e non sia possibile procedere alle sostituzioni, dovrà essere convocata e celebrata entro 90 giorni l’Assemblea Straordinaria.



Art. 19 - Consiglio Direttivo Regionale



1. Il Consiglio Direttivo Regionale è istituito nelle regioni in cui sono costituite ed operanti almeno dieci Sezioni. E' formato dai Presidenti delle Sezioni comprese nel territorio. Nelle Regioni dove non sono operanti dieci Sezioni, il Consiglio Direttivo Nazionale, ove lo riterrà opportuno, nominerà un Delegato Regionale, avente lo stesso compito del Presidente Regionale. La prima riunione del Consiglio Direttivo Regionale è convocata dal Presidente Nazionale entro 30 giorni dall’Assemblea Elettiva Nazionale, per eleggere il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, che debbono essere scelti tra i Soci delle Sezioni della Regione. Si riunisce almeno quattro volte l’anno, ovvero ogni volta che il Presidente Regionale lo ritenga opportuno.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale coordina l'attività associativa della regione, ne stimola lo sviluppo, propone le finalità ideali e morali dello spirito che anima l'Associazione e ne cura la realizzazione, mantenendo assidui contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.



Art. 20 - La Sezione



1. La Sezione è la rappresentanza territoriale locale dell'Associazione ed è dotata di autonomia amministrativa e contabile nel rispetto delle norme e delle direttive dell’Associazione.

2. Per essere costituita deve contare almeno dieci (10) Soci Effettivi residenti nella provincia o anche in province limitrofe purché nella stessa regione.

3. Possono essere costituite Sezioni anche nei Comuni con approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

4. E' rappresentata nella sua totalità dall'Assemblea Sezionale, alla quale possono partecipare tutti i Soci maggiorenni in regola con il tesseramento e non sottoposti a provvedimenti di squalifica ed inibizione in corso di esecuzione. Gli organi sezionali sono:
     - Assemblea Sezionale;
     - Consiglio Direttivo Sezionale;
     - Presidente della Sezione;
     - Revisore/i dei Conti.

5. L'Assemblea Sezionale si svolge annualmente, almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale con le modalità previste per quest’ultima, in quanto non sia diversamente disposto, può essere Ordinaria o Straordinaria.

6. L'Assemblea Sezionale Ordinaria:
   a) delibera sulla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo Sezionale unitamente al Presidente e relativa alle attività svolte nel periodo intercorso dalla precedente Assemblea; Delibera, altresì, sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
   b) approva il bilancio consuntivo;
   c) si pronuncia sulle proposte formulate dal Consiglio Direttivo Sezionale o dai singoli Soci, rese note almeno un mese prima della convocazione;
   d) fissa le principali linee programmatiche sezionali;
   e) elegge i Delegati all'Assemblea Nazionale ed i loro supplenti nonché il Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo Sezionale e. ove previsti, i Revisori dei Conti
   f) il Presidente ed i Consiglieri Sezionali, nonché i candidati alla cariche elettive non hanno diritto a voto né possono ricevere deleghe dai Soci
   g) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

7. L'Assemblea Sezionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio, a ricostituire gli organi decaduti, o ad eleggere singoli Membri del Consiglio, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo. Per tutto ciò che non è previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni relative all’Assemblea Nazionale , per quanto applicabili.

8 . Il Consiglio Direttivo Sezionale, che si riunisce almeno sei volte l'anno:
   a) attua le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Sezionale;
   b) predispone ed approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e sottopone all’Assemblea Sezionale, per l’approvazione, il bilancio consuntivo;
   c) indice l'Assemblea Sezionale Ordinaria almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale ;
   d) indice l'Assemblea Sezionale Straordinaria su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto nell'ambito della Sezione;
   e) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

9. Per quanto riguarda il rapporto numerico dei Soci vanno applicate le seguenti norme:
     - nelle Sezioni fino a cinquanta iscritti il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, da un Consigliere , da un Segretario e da un Revisore dei Conti;
     - nelle Sezioni con un numero di Soci superiore a cinquanta iscritti deve essere eletto un Consigliere ogni 50 soci o frazione di esso ed un Revisore dei Conti ogni 100 iscritti o fino ad un massimo di tre effettivi più un supplente;
     - nelle Sezioni, indipendentemente dal numero di Soci, le funzioni attribuite agli organi collegiali di cui agli Articoli 13, 14 del presente Statuto, sono espletate dai rispettivi Organi Nazionali.

10. Per la convocazione del Consiglio Direttivo della Sezione, per la validità delle riunioni per le modalità delle deliberazioni, per l'integrazione e la decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo Nazionale.

11. Il Presidente del Consiglio Direttivo Sezionale è eletto dall'Assemblea Sezionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

12. Rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione e convoca l'Assemblea Sezionale.

13. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente dell'Associazione.

TITOLO III

Art. 21- Sanzioni disciplinari

1. Al Socio che si rende responsabile di illeciti disciplinari o, comunque, di violazioni all’ordinamento sociale, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) la censura;
b) l'ammenda;
c) la sospensione;
d) la radiazione:

.

2. L’ANAOAI, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’Ordinamento sportivo.

TITOLO IV

Art. 22 - Eleggibilità alle Cariche



1. Possono ricoprire cariche nazionali e regionale solo i Soci Effettivi (vds. art. 3). Possono ricoprire cariche sezionali anche i Soci Onorari già tesserati.

2. I requisiti necessari alla presentazione delle candidature delle cariche associative, in linea con lo Statuto del CONI, sono i seguenti:
   a) essere in possesso della cittadinanza italiana e della maggiore età;
   b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
   c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della stessa A.N.A.O.A.I., Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
   d) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo per i Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia che possono essere scelti anche fra non tesserati.

3. La candidatura deve essere presentata alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea elettiva ed inviata a mezzo lettera raccomandata. Il Socio dovrà dare comunicazione della presentazione della candidatura alla Sezione di appartenenza.

4. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

5. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva; è ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un attività commerciale collegata all’attività dell’Associazione. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, Federazioni Sportive o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.



Art. 23 - Durata delle cariche



1. Tutte le cariche associative sono onorifiche e gratuite.

2. La durata delle stesse è stabilita in 4 anni coincidente con il quadriennio olimpico e sono rinnovabili; per i soli componenti la Commissione d’Appello, il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

3. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché non superiori alla metà dell'intero organico, possono essere integrate con i primi dei non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno il 50% dei suffragi attribuiti all'ultimo eletto. In caso di impossibilità a procedere come sopra detto si provvederà con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell’organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Nell’ipotesi in cui sia, invece, compromessa la funzionalità dell’organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un’Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall’evento che ha compromesso detta funzionalità.



 

Art. 24 - Incompatibilità delle cariche



1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa elettiva centrale e territoriale della stessa Associazione.

2. Le cariche di Presidente dell’Associazione, di Consigliere Nazionale, di componente il Collegio dei revisori dei Conti, membro degli Organi di Giustizia – Collegio dei Probiviri e Commissione d’Appello, sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

3. I componenti gli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell’ambito della stessa ANAOAI

4. Le cariche di Presidente dell’Associazione e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

5. La carica di Presidente e di Consigliere Sezionale è incompatibile con tutte le altre cariche nell’ambito dell’Associazione.

6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati.

7. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri

. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal presente Statuto, l’interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l’opzione sia avvenuta, l’interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.



 

Art. 25 - Anno Sociale



1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. L'attività associativa si svolge per quadrienni olimpici.



 

Art. 26 - Esercizio finanziario



1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale al massimo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.



 

Art. 27 - Emblema associativo



1. L'emblema dell'Associazione è il Labaro.

2. Forme, dimensioni e simboli dell'emblema sono previsti dal Regolamento.



 

Art. 28 - Organo di stampa



1. La rivista "Magliazzurra" è l'organo ufficiale dell'Associazione attraverso il quale ogni socio viene informato sull'attività associativa e sul lavoro, deliberativo ed organizzativo, svolto dal Consiglio Direttivo Nazionale e dagli altri organi dell'Associazione.

2. La collaborazione con l'organo ufficiale è aperta ad ogni Socio, purché si tratti di argomenti in sintonia con la linea editoriale dell’Associazione.



 

Art. 29 - Norme e leggi



1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le norme regolamentari emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



 

Art. 30 - Disposizione finale



1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.